Principi fondamentali del diritto degli aiuti di Stato dell’UE
Fonte: Messaggio del Consiglio federale relativo alle Bilaterali III, capitolo 2.2.5 (pag. 150–153)
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¶ Sintesi
Il diritto degli aiuti di Stato dell’UE costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni in materia di aiuti negli accordi bilaterali. L’art. 107, par. 1 TFUE definisce la nozione di aiuto di Stato e stabilisce un divieto di principio, il quale è tuttavia temperato da numerose eccezioni. Gli strumenti più importanti sono il regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), i regolamenti de minimis e le norme relative ai servizi di interesse economico generale (SIEG). Dal 2023, il regolamento sulle sovvenzioni estere completa il sistema.
¶ Art. 107 TFUE – Definizione di aiuto
La definizione di aiuto di Stato nel diritto dell’UE comprende quattro criteri cumulativi:
- Risorse statali: l’aiuto è concesso dallo Stato o mediante risorse statali
- Selettività: favorisce determinate imprese o produzioni
- Distorsione della concorrenza: falsa o minaccia di falsare la concorrenza
- Incidenza sugli scambi: incide sugli scambi tra Stati membri
Solo quando tutti e quattro i criteri sono simultaneamente soddisfatti si configura un aiuto ai sensi del diritto dell’UE.
¶ Divieto degli aiuti ed eccezioni
Il divieto di principio dell’art. 107, par. 1 TFUE è relativizzato da ampie eccezioni:
¶ Eccezioni di diritto (art. 107, par. 2 TFUE)
- Aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori
- Aiuti destinati a rimediare ai danni causati da calamità naturali
- Aiuti concessi a determinate regioni della Germania (storico)
¶ Eccezioni di autorizzazione (art. 107, par. 3 TFUE)
- Promozione dello sviluppo economico di regioni svantaggiate
- Progetti di interesse europeo comune
- Agevolazione dello sviluppo di determinati settori economici
- Promozione della cultura e conservazione del patrimonio culturale
¶ Altre basi giuridiche
- Art. 93 TFUE: coordinamento dei trasporti (particolarmente rilevante per ATT e ATA)
- Art. 106, par. 2 TFUE: imprese pubbliche e servizio pubblico
¶ RGEC – Regolamento generale di esenzione per categoria
Il RGEC esonera automaticamente ampie categorie di aiuti dall’obbligo di notifica, a condizione che vengano rispettate determinate soglie e condizioni:
| Categoria | Esempi |
|---|---|
| Ricerca e sviluppo | Ricerca fondamentale, sviluppo sperimentale |
| Promozione delle PMI | Aiuti agli investimenti e al funzionamento per le PMI |
| Tutela dell’ambiente | Misure di riduzione dell’inquinamento |
| Energia | Energie rinnovabili, efficienza energetica |
| Formazione | Misure di formazione generale e specifica |
| Cultura e patrimonio culturale | Promozione di istituzioni e manifestazioni culturali |
| Infrastruttura | Infrastruttura locale, sviluppo della banda larga |
| Sport | Infrastruttura sportiva, infrastruttura ricreativa multifunzionale |
Il RGEC copre circa il 95 % di tutti gli aiuti di Stato nell’UE.
¶ Regolamenti de minimis
Gli aiuti di modesta entità al di sotto di determinate soglie sono considerati non distorsivi della concorrenza e sono esenti da notifica:
| Regolamento | Soglia | Periodo |
|---|---|---|
| De minimis generale | 300’000 EUR | 3 anni (su base mobile) |
| De minimis SIEG | 750’000 EUR | 3 anni |
| De minimis agricoltura | 25’000 EUR | 3 anni |
| De minimis pesca | 40’000 EUR | 3 anni |
La soglia generale de minimis è stata innalzata nel 2024 da 200’000 EUR a 300’000 EUR.
¶ SIEG – Servizi di interesse economico generale
I SIEG sono attività economiche che servono l’interesse generale e che senza intervento statale non sarebbero sufficientemente assicurate dal mercato:
- Reti di trasporto: trasporto pubblico, rete ferroviaria
- Approvvigionamento energetico: approvvigionamento di base, infrastruttura di rete
- Servizi sociali: assistenza sanitaria, istituzioni sociali
- Servizi postali: servizio universale
- Banda larga: copertura delle zone sottoservite
I SIEG corrispondono in gran parte al concetto svizzero di servizio pubblico (approvvigionamento di base). Le compensazioni per i SIEG possono, a determinate condizioni (criteri Altmark), non costituire un aiuto.
¶ Regolamento sulle sovvenzioni estere
Dal luglio 2023 è in vigore il regolamento dell’UE sulle sovvenzioni estere (Foreign Subsidies Regulation, FSR). Esso affianca il diritto degli aiuti di Stato dell’UE nei confronti dei Paesi terzi:
- Riguarda le sovvenzioni di Paesi terzi a imprese attive nell’UE
- Completa il diritto degli aiuti esistente con una dimensione di politica economica esterna
- Diretto principalmente contro le sovvenzioni distorsive dalla Cina, ma in linea di principio contro tutti i Paesi terzi
- Rilevante per la Svizzera come contesto, ma non direttamente applicabile alle disposizioni bilaterali sugli aiuti
¶ Punti chiave
| Aspetto | Dettagli |
|---|---|
| Base giuridica | Art. 107–109 TFUE |
| Principio | Divieto degli aiuti con ampie eccezioni |
| Copertura RGEC | ~95 % di tutti gli aiuti nell’UE |
| Soglia de minimis | 300’000 EUR / 3 anni (dal 2024) |
| SIEG | Corrisponde al servizio pubblico svizzero |
| Regolamento Paesi terzi | In vigore dal 2023, non direttamente applicabile |
| Significato per la CH | Quadro di riferimento, non ripreso tale e quale |
¶ Riferimenti
- Messaggio del Consiglio federale relativo alle Bilaterali III, capitolo 2.2.5, pag. 150–153 (PDF)
- Art. 107–109 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)
- Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria, RGEC)
- Regolamento (UE) 2023/2831 (Regolamento de minimis)
- Regolamento (UE) 2022/2560 (Regolamento sulle sovvenzioni estere)
- CGUE, causa C-280/00, Altmark Trans (criteri Altmark per i SIEG)