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Principi fondamentali del diritto degli aiuti di Stato dell’UE

Fonte: Messaggio del Consiglio federale relativo alle Bilaterali III, capitolo 2.2.5 (pag. 150–153)
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Sintesi

Il diritto degli aiuti di Stato dell’UE costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni in materia di aiuti negli accordi bilaterali. L’art. 107, par. 1 TFUE definisce la nozione di aiuto di Stato e stabilisce un divieto di principio, il quale è tuttavia temperato da numerose eccezioni. Gli strumenti più importanti sono il regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), i regolamenti de minimis e le norme relative ai servizi di interesse economico generale (SIEG). Dal 2023, il regolamento sulle sovvenzioni estere completa il sistema.


Art. 107 TFUE – Definizione di aiuto

La definizione di aiuto di Stato nel diritto dell’UE comprende quattro criteri cumulativi:

  1. Risorse statali: l’aiuto è concesso dallo Stato o mediante risorse statali
  2. Selettività: favorisce determinate imprese o produzioni
  3. Distorsione della concorrenza: falsa o minaccia di falsare la concorrenza
  4. Incidenza sugli scambi: incide sugli scambi tra Stati membri

Solo quando tutti e quattro i criteri sono simultaneamente soddisfatti si configura un aiuto ai sensi del diritto dell’UE.


Divieto degli aiuti ed eccezioni

Il divieto di principio dell’art. 107, par. 1 TFUE è relativizzato da ampie eccezioni:

Eccezioni di diritto (art. 107, par. 2 TFUE)

  • Aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori
  • Aiuti destinati a rimediare ai danni causati da calamità naturali
  • Aiuti concessi a determinate regioni della Germania (storico)

Eccezioni di autorizzazione (art. 107, par. 3 TFUE)

  • Promozione dello sviluppo economico di regioni svantaggiate
  • Progetti di interesse europeo comune
  • Agevolazione dello sviluppo di determinati settori economici
  • Promozione della cultura e conservazione del patrimonio culturale

Altre basi giuridiche

  • Art. 93 TFUE: coordinamento dei trasporti (particolarmente rilevante per ATT e ATA)
  • Art. 106, par. 2 TFUE: imprese pubbliche e servizio pubblico

RGEC – Regolamento generale di esenzione per categoria

Il RGEC esonera automaticamente ampie categorie di aiuti dall’obbligo di notifica, a condizione che vengano rispettate determinate soglie e condizioni:

Categoria Esempi
Ricerca e sviluppo Ricerca fondamentale, sviluppo sperimentale
Promozione delle PMI Aiuti agli investimenti e al funzionamento per le PMI
Tutela dell’ambiente Misure di riduzione dell’inquinamento
Energia Energie rinnovabili, efficienza energetica
Formazione Misure di formazione generale e specifica
Cultura e patrimonio culturale Promozione di istituzioni e manifestazioni culturali
Infrastruttura Infrastruttura locale, sviluppo della banda larga
Sport Infrastruttura sportiva, infrastruttura ricreativa multifunzionale

Il RGEC copre circa il 95 % di tutti gli aiuti di Stato nell’UE.


Regolamenti de minimis

Gli aiuti di modesta entità al di sotto di determinate soglie sono considerati non distorsivi della concorrenza e sono esenti da notifica:

Regolamento Soglia Periodo
De minimis generale 300’000 EUR 3 anni (su base mobile)
De minimis SIEG 750’000 EUR 3 anni
De minimis agricoltura 25’000 EUR 3 anni
De minimis pesca 40’000 EUR 3 anni

La soglia generale de minimis è stata innalzata nel 2024 da 200’000 EUR a 300’000 EUR.


SIEG – Servizi di interesse economico generale

I SIEG sono attività economiche che servono l’interesse generale e che senza intervento statale non sarebbero sufficientemente assicurate dal mercato:

  • Reti di trasporto: trasporto pubblico, rete ferroviaria
  • Approvvigionamento energetico: approvvigionamento di base, infrastruttura di rete
  • Servizi sociali: assistenza sanitaria, istituzioni sociali
  • Servizi postali: servizio universale
  • Banda larga: copertura delle zone sottoservite

I SIEG corrispondono in gran parte al concetto svizzero di servizio pubblico (approvvigionamento di base). Le compensazioni per i SIEG possono, a determinate condizioni (criteri Altmark), non costituire un aiuto.


Regolamento sulle sovvenzioni estere

Dal luglio 2023 è in vigore il regolamento dell’UE sulle sovvenzioni estere (Foreign Subsidies Regulation, FSR). Esso affianca il diritto degli aiuti di Stato dell’UE nei confronti dei Paesi terzi:

  • Riguarda le sovvenzioni di Paesi terzi a imprese attive nell’UE
  • Completa il diritto degli aiuti esistente con una dimensione di politica economica esterna
  • Diretto principalmente contro le sovvenzioni distorsive dalla Cina, ma in linea di principio contro tutti i Paesi terzi
  • Rilevante per la Svizzera come contesto, ma non direttamente applicabile alle disposizioni bilaterali sugli aiuti

Punti chiave

Aspetto Dettagli
Base giuridica Art. 107–109 TFUE
Principio Divieto degli aiuti con ampie eccezioni
Copertura RGEC ~95 % di tutti gli aiuti nell’UE
Soglia de minimis 300’000 EUR / 3 anni (dal 2024)
SIEG Corrisponde al servizio pubblico svizzero
Regolamento Paesi terzi In vigore dal 2023, non direttamente applicabile
Significato per la CH Quadro di riferimento, non ripreso tale e quale

Riferimenti

  • Messaggio del Consiglio federale relativo alle Bilaterali III, capitolo 2.2.5, pag. 150–153 (PDF)
  • Art. 107–109 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)
  • Regolamento (UE) n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria, RGEC)
  • Regolamento (UE) 2023/2831 (Regolamento de minimis)
  • Regolamento (UE) 2022/2560 (Regolamento sulle sovvenzioni estere)
  • CGUE, causa C-280/00, Altmark Trans (criteri Altmark per i SIEG)