Fonte: Messaggio del Consiglio federale relativo alle Bilaterali III, capitolo 2.2.5 (pag. 150–153)
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Il diritto degli aiuti di Stato dell’UE costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni in materia di aiuti negli accordi bilaterali. L’art. 107, par. 1 TFUE definisce la nozione di aiuto di Stato e stabilisce un divieto di principio, il quale è tuttavia temperato da numerose eccezioni. Gli strumenti più importanti sono il regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC), i regolamenti de minimis e le norme relative ai servizi di interesse economico generale (SIEG). Dal 2023, il regolamento sulle sovvenzioni estere completa il sistema.
La definizione di aiuto di Stato nel diritto dell’UE comprende quattro criteri cumulativi:
Solo quando tutti e quattro i criteri sono simultaneamente soddisfatti si configura un aiuto ai sensi del diritto dell’UE.
Il divieto di principio dell’art. 107, par. 1 TFUE è relativizzato da ampie eccezioni:
Il RGEC esonera automaticamente ampie categorie di aiuti dall’obbligo di notifica, a condizione che vengano rispettate determinate soglie e condizioni:
| Categoria | Esempi |
|---|---|
| Ricerca e sviluppo | Ricerca fondamentale, sviluppo sperimentale |
| Promozione delle PMI | Aiuti agli investimenti e al funzionamento per le PMI |
| Tutela dell’ambiente | Misure di riduzione dell’inquinamento |
| Energia | Energie rinnovabili, efficienza energetica |
| Formazione | Misure di formazione generale e specifica |
| Cultura e patrimonio culturale | Promozione di istituzioni e manifestazioni culturali |
| Infrastruttura | Infrastruttura locale, sviluppo della banda larga |
| Sport | Infrastruttura sportiva, infrastruttura ricreativa multifunzionale |
Il RGEC copre circa il 95 % di tutti gli aiuti di Stato nell’UE.
Gli aiuti di modesta entità al di sotto di determinate soglie sono considerati non distorsivi della concorrenza e sono esenti da notifica:
| Regolamento | Soglia | Periodo |
|---|---|---|
| De minimis generale | 300’000 EUR | 3 anni (su base mobile) |
| De minimis SIEG | 750’000 EUR | 3 anni |
| De minimis agricoltura | 25’000 EUR | 3 anni |
| De minimis pesca | 40’000 EUR | 3 anni |
La soglia generale de minimis è stata innalzata nel 2024 da 200’000 EUR a 300’000 EUR.
I SIEG sono attività economiche che servono l’interesse generale e che senza intervento statale non sarebbero sufficientemente assicurate dal mercato:
I SIEG corrispondono in gran parte al concetto svizzero di servizio pubblico (approvvigionamento di base). Le compensazioni per i SIEG possono, a determinate condizioni (criteri Altmark), non costituire un aiuto.
Dal luglio 2023 è in vigore il regolamento dell’UE sulle sovvenzioni estere (Foreign Subsidies Regulation, FSR). Esso affianca il diritto degli aiuti di Stato dell’UE nei confronti dei Paesi terzi:
| Aspetto | Dettagli |
|---|---|
| Base giuridica | Art. 107–109 TFUE |
| Principio | Divieto degli aiuti con ampie eccezioni |
| Copertura RGEC | ~95 % di tutti gli aiuti nell’UE |
| Soglia de minimis | 300’000 EUR / 3 anni (dal 2024) |
| SIEG | Corrisponde al servizio pubblico svizzero |
| Regolamento Paesi terzi | In vigore dal 2023, non direttamente applicabile |
| Significato per la CH | Quadro di riferimento, non ripreso tale e quale |