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SW-Version alpha 0.41
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Sprache: DE

Trasporti terrestri

Fonte: Messaggio concernente il pacchetto Bilaterali III, capitolo 2.5 (pag. 492-530)
PDF del messaggio

Riassunto

L'accordo sui trasporti terrestri (ATT) disciplina dal 1999/2002 i trasporti stradali e ferroviari tra la Svizzera e l'UE. Costituisce un elemento centrale della politica svizzera di trasferimento del traffico e garantisce le condizioni quadro per il trasporto transalpino di merci. Nel quadro delle Bilaterali III, l'ATT e ancorato istituzionalmente e parzialmente aggiornato -- il mandato negoziale e stato integralmente adempiuto e in parte superato.

La Svizzera ha potuto imporre cinque eccezioni esplicite al recepimento dinamico del diritto e garantire tutte le conquiste della sua politica dei trasporti: il limite delle 40 tonnellate, il divieto di cabotaggio stradale, il divieto di circolazione notturno e domenicale nonche la TTPCP.


Apertura del mercato ferroviario passeggeri

Apertura controllata alle condizioni svizzere

L'apertura del mercato del trasporto ferroviario di passeggeri avviene in modo controllato e alle condizioni svizzere. La Svizzera ha ottenuto che i suoi strumenti collaudati -- orario cadenzato, integrazione tariffaria e concetto di utilizzazione della rete -- siano integralmente protetti.

Le 5 eccezioni al recepimento dinamico del diritto

La Svizzera ha ancorato cinque eccezioni centrali nell'art. 24a ATT:

N. Eccezione Significato
1 Integrazione tariffaria nei trasporti pubblici AG, meta-prezzo e abbonamenti di comunita tariffarie restano possibili senza restrizioni
2 Priorita dell'orario cadenzato L'orario cadenzato integrale ha la precedenza sull'Open Access
3 Garanzia di capacita svizzera (CUR/PUR) Il concetto di utilizzazione della rete e i piani di utilizzazione della rete restano validi
4 Standard sociali non discriminatori Le condizioni svizzere di lavoro e sociali si applicano a tutti i prestatori
5 Aggiudicazione di obblighi di servizio pubblico I Cantoni conservano la competenza di ordinazione nel traffico regionale

Conquiste garantite nel trasporto stradale

Tutti gli strumenti centrali della politica svizzera dei trasporti stradali restano invariati:

Quadro invariato

  • Limite di 40 tonnellate: il limite di peso per i camion resta a 40 tonnellate (UE: 44 tonnellate su determinati tratti)
  • Divieto di cabotaggio: i trasportatori esteri non possono effettuare trasporti interni in Svizzera
  • Divieto di circolazione notturno e domenicale: divieto di circolazione per i veicoli pesanti tra le 22:00 e le 05:00 nonche la domenica e i giorni festivi
  • Nessun aumento della capacita stradale: nessun ampliamento della capacita stradale per il trasporto transalpino di merci

TTPCP -- Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

La TTPCP e ora formulata in modo tecnologicamente neutro nell'ATT. Invece del calcolo attuale per categorie di emissioni EURO, viene resa possibile una differenziazione basata sulle emissioni. Cio permette alla Svizzera di configurare la TTPCP in modo adeguato per le nuove tecnologie di propulsione (elettrico, idrogeno).


Protocollo sugli aiuti di Stato (trasporti terrestri)

Il protocollo sugli aiuti di Stato dell'ATT ha un campo d'applicazione strettamente delimitato:

Aspetto Regolamentazione
Campo d'applicazione Solo ambiti dell'accordo sui trasporti terrestri
Servizio pubblico Escluso -- i trasporti pubblici non sono interessati
Infrastruttura ferroviaria Non interessata -- gli investimenti nella ferrovia restano di competenza della Svizzera
Politica di trasferimento Non toccata -- AlpTransit, TTPCP ecc. restano autonomi

Ancoraggio istituzionale

PI-ATT

Il protocollo istituzionale dell'ATT comprende:

  • Recepimento dinamico del diritto con le 5 eccezioni ancorate
  • Composizione delle controversie tramite procedura arbitrale
  • Sorveglianza del rispetto da parte di entrambe le parti
  • Comitato misto come primo organo di consultazione

Protocollo di modifica (PM-ATT)

Il protocollo di modifica integra le disposizioni istituzionali nell'ATT esistente e aggiorna gli allegati tecnici.


Consultazione

La consultazione ha dato 93 pareri:

Posizione Quota Attori importanti
Favorevole 71% Cantoni, FFS, UTP, caricatori, PLR, Alleanza del Centro, PS, PVL
Contrario 11% UDC, singole associazioni di trasportatori
Nessuna posizione chiara 18% Diversi

Preoccupazioni centrali dei fautori:

  • La protezione dell'orario cadenzato e stata valutata come particolarmente importante
  • Garanzia della politica di trasferimento
  • Standard sociali per tutti i prestatori ferroviari

Impatto

Per la Svizzera

  • Certezza del diritto: regole chiare per il mercato bilaterale dei trasporti
  • Protezione degli investimenti: investimenti esistenti nella ferrovia e in AlpTransit garantiti
  • Politica di trasferimento rafforzata: TTPCP, divieto notturno/domenicale e limite di 40 tonnellate garantiti durevolmente
  • Orario cadenzato protetto: l'orario cadenzato integrale conserva la sua priorita

Per il trasporto ferroviario

  • L'apertura controllata consente piu concorrenza su determinate tratte
  • Gli standard sociali svizzeri si applicano a tutti i prestatori
  • I Cantoni conservano la competenza di ordinazione nel traffico regionale
  • AG e meta-prezzo non a rischio

Punti chiave

Tema Dettaglio
Accordo ATT -- Accordo sui trasporti terrestri
In vigore dal 1999/2002 (Bilaterali I)
Mandato negoziale Integralmente adempiuto, in parte superato
Eccezioni al recepimento del diritto 5 eccezioni esplicite nell'art. 24a
Orario cadenzato Priorita garantita
Limite di 40 tonnellate Invariato
Cabotaggio stradale Sempre vietato
TTPCP Riformulata in modo tecnologicamente neutro
Divieto notturno/domenicale Invariato
Protocollo aiuti di Stato Solo ambito ATT, servizio pubblico escluso
Consultazione 71% favorevole (su 93 pareri)
Risultato centrale Certezza del diritto e politica di trasferimento rafforzate

Fonti

  • Messaggio concernente il pacchetto per la stabilizzazione e lo sviluppo della via bilaterale (Bilaterali III), capitolo 2.5, pag. 492-530. Fedlex PDF
  • Accordo sui trasporti terrestri Svizzera-UE (RS 0.740.72)
  • Legge federale sul trasferimento del trasporto merci transalpino dalla strada alla ferrovia (legge sul trasferimento del traffico, LTrasf)
  • Legge federale concernente la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP)