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Norme sugli aiuti di Stato e sovranità cantonale

Sintesi: I Bilaterali III introducono per la prima volta norme settoriali sugli aiuti di Stato nei settori del trasporto aereo, del trasporto terrestre e dell'elettricità. I critici temono che queste norme possano limitare la politica cantonale dei sussidi e toccare il federalismo svizzero. I sostenitori sottolineano che le norme sono limitate a tre settori e che non si applica un diritto generale UE sugli aiuti di Stato.


Cosa sono le norme sugli aiuti di Stato?

Il diritto UE sugli aiuti di Stato vieta in linea di principio i sussidi statali che falsano la concorrenza nel mercato interno. Esso disciplina le condizioni alle quali fondi pubblici possono essere erogati a imprese [5][3].

Nell'ambito dei Bilaterali III vengono introdotte norme settoriali sugli aiuti di Stato in tre ambiti [5]:

  • Trasporto aereo: norme per il sostegno statale a compagnie aeree e aeroporti
  • Trasporto terrestre: norme per il trasporto merci su strada e il trasporto ferroviario
  • Elettricità: norme per il settore energetico

Il punto di critica

Sovranità cantonale

I Cantoni dispongono in Svizzera di ampie competenze nella promozione economica e nella politica dei sussidi. I critici argomentano [1]:

  • Le norme UE sugli aiuti di Stato potrebbero limitare i programmi cantonali di sussidio nei settori interessati [1]
  • La tradizione svizzera della promozione economica decentralizzata verrebbe toccata da una normativa centralista dell'UE [1]
  • La concorrenza fiscale tra i Cantoni -- un pilastro fondamentale del federalismo svizzero -- potrebbe a lungo termine subire pressioni, se il diritto UE sugli aiuti di Stato creasse un precedente [1]
  • Quattro Cantoni hanno espresso riserve sul pacchetto complessivo nella consultazione, anche a causa delle norme sugli aiuti di Stato [5]

Il problema dell'AccIst

Le norme sugli aiuti di Stato erano uno dei tre punti critici che portarono al fallimento dell'accordo quadro (AccIst) nel maggio 2021. La Svizzera temeva che un diritto generale sugli aiuti di Stato limitasse la politica fiscale cantonale [5].


Le controargomentazioni

Limitazione settoriale

I sostenitori sottolineano che le norme sugli aiuti di Stato sono limitate a tre settori e che non si applica un diritto generale UE sugli aiuti di Stato [3][5]:

Settore Norme sugli aiuti di Stato Diritto generale UE sugli aiuti di Stato
Trasporto aereo Sì (settoriale) No
Trasporto terrestre Sì (settoriale) No
Elettricità Sì (settoriale) No
Tutti gli altri settori No No

Nessun impatto sulla concorrenza fiscale

Le norme settoriali sugli aiuti di Stato non riguardano la politica fiscale cantonale. Disciplinano esclusivamente i sussidi statali diretti a imprese nei tre settori menzionati [3][5].

Successo negoziale rispetto all'AccIst

Rispetto all'AccIst fallito, die Schweiz ha potuto limitare significativamente il campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. L'AccIst avrebbe previsto un diritto sugli aiuti di Stato onnicomprensivo per tutti gli accordi di accesso al mercato [5].


Preoccupazioni dalla consultazione: Cantoni e economia

Banche cantonali e garanzie statali

Il Centro chiede un'autorità indipendente per la sorveglianza delle regole sugli aiuti di Stato ed esprime preoccupazioni sulle conseguenze per le garanzie statali cantonali -- in particolare quelle delle banche cantonali [11].

I fautori sottolineano che le regole settoriali sugli aiuti di Stato si limitano al trasporto aereo, terrestre e all'elettricità e non riguardano il settore bancario [3][5].

Energia idroelettrica e diritti sovrani cantonali

Il Cantone di Uri esige nella sua risposta alla consultazione garanzie esplicite per i canoni idrici e il diritto di riversione (Heimfall) [12]. Uri teme un'estensione delle regole sugli aiuti di Stato al settore dell'energia idroelettrica [12].

Il Bundesrat ha ribadito che l'accordo sull'elettricità non tocca la sovranità cantonale sull'energia idroelettrica [5].

Assenza della doppia maggioranza (Ständemehr)

Le Bilaterali III sono soggette al referendum facoltativo (maggioranza popolare semplice), non al referendum obbligatorio (doppia maggioranza di popolo e Cantoni) [5]. Il prof. Andreas Glaser (Università di Zurigo) ha sollevato la questione della compatibilità con l'art. 121a cpv. 4 Cost., secondo cui «non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono questo articolo» [13].

Il Bundesrat ha esaminato e confermato la conformità costituzionale [5].


Elenco delle fonti

[1] UNSER RECHT (2026). Bilaterale III -- um was geht es? Piattaforma informativa. [Open Access]

[3] DFAE (2026). Scheda informativa: elementi istituzionali. Dipartimento federale degli affari esteri. [Open Access]

[5] DFAE (2026). Pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III). Dipartimento federale degli affari esteri. [Open Access]

[11] Il Centro (2025). Presa di posizione Bilaterali III. Il Centro Svizzera. [Open Access]

[12] Cantone di Uri (2025). Risposta alla consultazione Bilaterali III. Cancelleria del Cantone di Uri. [Open Access]

[13] Glaser, Andreas (2026). Verfassungsmässigkeit der Bilateralen III. Jusletter. [Open Access]


Ultimo aggiornamento: marzo 2026