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Convenzioni dell'Aia e diritto internazionale

Sintesi: Il diritto della neutralità si basa sulla V e XIII Convenzione dell'Aia del 1907 e definisce i diritti e gli obblighi degli Stati neutrali nei conflitti armati. Queste disposizioni di diritto internazionale sono considerate diritto consuetudinario e sono integrate dalla Carta dell'ONU. L'iniziativa sulla neutralità intende ancorare questi principi a livello costituzionale e ampliarli con un divieto di sanzioni.


1. Le Conferenze di pace dell'Aia 1907

Alla Seconda Conferenza di pace dell'Aia, dal 15 giugno al 18 ottobre 1907, i diritti e gli obblighi degli Stati neutrali furono codificati per la prima volta in modo organico [1]:

  • V Convenzione dell'Aia (RS 0.515.21): diritti e obblighi delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra terrestre [1]
  • XIII Convenzione dell'Aia: diritti e obblighi dei neutrali in caso di guerra marittima

La Svizzera ratificò entrambe le Convenzioni e le inserì nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).


2. Diritti dello Stato neutrale

Diritto Contenuto Fonte
Inviolabilità del territorio Sono vietati attacchi al territorio neutrale; nessun utilizzo del territorio terrestre, marittimo o aereo da parte delle parti in conflitto V Convenzione dell'Aia, art. 1-2 [1]
Commercio Diritto al mantenimento del commercio privato nel settore non militare V Convenzione dell'Aia [1]
Internamento Diritto di internare combattenti stranieri sul proprio territorio V Convenzione dell'Aia, art. 11 [1]

3. Obblighi dello Stato neutrale

3.1 Obbligo di astensione

Lo Stato neutrale non può partecipare direttamente al conflitto armato con le proprie forze armate o mezzi militari [1][2].

3.2 Obbligo di parità di trattamento

Se lo Stato neutrale limita o consente il commercio privato di materiale bellico, deve applicare tale regolamentazione in modo paritario a tutte le parti in conflitto [1].

3.3 Obbligo di prevenzione

Lo Stato neutrale deve garantire l'integrità del proprio territorio e non può cedere materiale bellico proveniente da scorte statali alle parti in conflitto [1].


4. Diritto internazionale consuetudinario

Le disposizioni della Convenzione dell'Aia sulla guerra terrestre sono oggi generalmente considerate diritto internazionale consuetudinario. Ciò significa che valgono anche per gli Stati che non hanno ratificato le Convenzioni [2][3].

Per la Svizzera ciò comporta un doppio vincolo: convenzionale (come Stato parte) e consuetudinario.


5. Carta dell'ONU e ius cogens

5.1 Preminenza della Carta dell'ONU (1945)

Le misure coercitive del Consiglio di sicurezza dell'ONU secondo il Capitolo VII della Carta dell'ONU vincolano tutti gli Stati membri, compresi quelli permanentemente neutrali. Le sanzioni ONU prevalgono sugli obblighi di diritto internazionale confliggenti [2][3].

L'iniziativa sulla neutralità ne tiene conto: l'art. 54a cpv. 3 esclude espressamente gli obblighi ONU dal divieto di sanzioni [4].

5.2 Ius cogens -- diritto internazionale cogente

Il divieto dell'uso della forza sancito dalla Carta dell'ONU è diritto internazionale cogente (ius cogens). Ne consegue [3]:

  • Un obbligo di cooperazione per porre fine a gravi violazioni del diritto internazionale
  • Un divieto di sostegno a situazioni contrarie al diritto internazionale (ad es. annessioni)
  • Un divieto di riconoscimento dei risultati dell'uso illecito della forza

La questione se le sanzioni economiche rientrino in questo obbligo di cooperazione è controversa tra gli esperti di diritto internazionale.


6. Neutralità: permanente, scelta volontariamente, armata

La neutralità svizzera è definita da tre caratteristiche [5]:

Caratteristica Significato
Permanente La Svizzera è neutrale anche in tempo di pace, non solo allo scoppio di un conflitto
Scelta volontariamente La neutralità non è uno status imposto, ma una decisione sovrana
Armata La Svizzera mantiene un proprio esercito per la difesa (a differenza di una neutralità "disarmata")

L'iniziativa sulla neutralità intende ancorare tutte e tre le caratteristiche nell'art. 54a cpv. 1 Cost.: "La Svizzera è neutrale. La sua neutralità è permanente e armata." [4]


Indice delle fonti

[1] Fedlex (1907). V Convenzione dell'Aia (RS 0.515.21).
Raccolta sistematica del diritto federale. [Open Access]

[2] CSS ETH Zurigo (s.d.). Opuscolo sulla neutralità (testo integrale).
Center for Security Studies, ETH Zurigo. [Open Access]

[3] DeFacto (2025). Quadro di diritto internazionale della neutralità svizzera.
DeFacto -- Rete di esperti. [Open Access]

[4] Cancelleria federale (2024). Iniziativa popolare federale "Salvaguardia della neutralità svizzera".
Cancelleria federale svizzera. [Open Access]

[5] DFAE (2024). Neutralità della Svizzera.
Dipartimento federale degli affari esteri. [Open Access]


Ultimo aggiornamento: marzo 2026