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Sprache: DE

Disposizioni in materia di aiuti in dettaglio

Fonte: Messaggio del Consiglio federale relativo alle Bilaterali III, capitolo 2.2.6 (pag. 153–164)
PDF del messaggio

Sintesi

Le disposizioni di diritto internazionale in materia di aiuti costituiscono il nucleo della sorveglianza degli aiuti nel pacchetto Svizzera–UE. Esse definiscono cos’è un aiuto di Stato, stabiliscono un divieto di principio con ampie eccezioni e regolano il sistema di sorveglianza secondo l’approccio a due pilastri. L’elemento centrale è che la definizione di aiuto corrisponde in gran parte all’art. 107, par. 1 TFUE, ma è più restrittiva: si applica solo nel campo d’applicazione dei rispettivi accordi. Il sistema svizzero deve essere equivalente a quello dell’UE, ma non identico.


Obiettivo

Le disposizioni in materia di aiuti perseguono un obiettivo chiaro:

  • Condizioni di concorrenza paritarie (Level Playing Field) per le imprese svizzere ed europee
  • Solo nel campo d’applicazione dei tre accordi interessati (ATA, ATT, accordo sull’energia elettrica)
  • Nessun controllo generale degli aiuti in tutti i settori economici
  • Tutela dell’accesso al mercato interno nei tre settori

Definizione di aiuto

La definizione si ispira all’art. 107, par. 1 TFUE, ma è specificamente adattata al contesto degli accordi:

Quattro criteri cumulativi

N. Criterio Spiegazione
1 Risorse statali L’aiuto è concesso dallo Stato o mediante risorse statali (Confederazione, Cantoni, Comuni, imprese pubbliche)
2 Selettività Vantaggio accordato a determinate imprese o produzioni
3 Distorsione della concorrenza Distorsione effettiva o potenziale della concorrenza
4 Incidenza sugli scambi Impatto sugli scambi tra le parti contraenti nel campo d’applicazione

Differenza essenziale rispetto al diritto dell’UE

Il quarto criterio (« incidenza sugli scambi ») si riferisce unicamente agli scambi nel campo d’applicazione del rispettivo accordo – e non all’intero mercato interno. La definizione svizzera è pertanto più restrittiva di quella dell’UE.


Principio ed eccezioni

Divieto di principio

Gli aiuti di Stato che soddisfano tutti e quattro i criteri sono in linea di principio incompatibili con il buon funzionamento degli accordi interessati.

Eccezioni

Il divieto è relativizzato da ampie eccezioni:

Categoria Descrizione
Calamità naturali Aiuti destinati a rimediare ai danni causati da calamità naturali o eventi straordinari
Sviluppo economico Promozione dello sviluppo economico di regioni con basso tenore di vita
Interesse comune Progetti di interesse comune delle due parti contraenti
Clima e ambiente Aiuti per la protezione del clima, dell’ambiente e l’efficienza energetica
Ricerca Promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione
Promozione della cultura Conservazione del patrimonio culturale, promozione di attività culturali
De minimis Aiuti di modesta entità al di sotto delle soglie
Categorie RGEC Aiuti esenti da notifica secondo l’esenzione per categoria

Soglia de minimis

Gli aiuti al di sotto della soglia de minimis sono considerati non distorsivi della concorrenza:

  • Soglia secondo il regolamento de minimis dell’UE vigente
  • Attualmente: 300’000 EUR per impresa su 3 anni (su base mobile)
  • Soglia maggiorata per i SIEG: 750’000 EUR
  • Nessun obbligo di notifica, ma obbligo di registrazione

Sistema di sorveglianza (due pilastri)

Il sistema di sorveglianza è strutturato secondo il modello a due pilastri:

Pilastro svizzero

  • Autorità: camera degli aiuti della COMCO
  • Competenza: aiuti sul territorio svizzero
  • Procedura: notifica → esame semplice → eventualmente esame approfondito → parere
  • Via di ricorso: tribunali svizzeri (via cantonale, poi Tribunale federale)

Pilastro UE

  • Autorità: Commissione europea
  • Competenza: aiuti negli Stati membri dell’UE
  • Procedura: procedure esistenti dell’UE in materia di aiuti
  • Via di ricorso: CGUE

Equivalenza

Il sistema svizzero deve essere equivalente a quello dell’UE – ciò significa:

  • Efficacia comparabile della sorveglianza
  • Garanzie procedurali comparabili
  • Strutture istituzionali non necessariamente identiche
  • Nessuna subordinazione alle istituzioni dell’UE

Trasparenza

Le disposizioni in materia di aiuti contengono obblighi di trasparenza estesi:

  • Pubblicazione degli aiuti concessi al di sopra di determinate soglie
  • Pareri dell’autorità di sorveglianza accessibili al pubblico
  • Decisioni (comprese le esenzioni) pubblicate
  • Registro degli aiuti: registrazione centrale di tutti gli aiuti concessi
  • Rapporti: rapporti regolari al Comitato misto

Aiuti esistenti

Per gli aiuti già esistenti si applica una procedura separata:

  • Periodo transitorio: 5 anni dopo l’entrata in vigore dei protocolli sugli aiuti
  • Valutazione prima facie: prima valutazione per determinare se le misure esistenti costituiscono aiuti
  • Inventario: censimento sistematico di tutte le misure potenzialmente interessate
  • Termine di adattamento: tempo sufficiente per eventuali adeguamenti delle normative esistenti
  • Nessun divieto retroattivo degli aiuti già concessi

Integrazione degli atti giuridici dell’UE

L’integrazione degli atti giuridici dell’UE in materia di aiuti segue un meccanismo di equivalenza speciale:

  • Non attraverso il recepimento dinamico generale del diritto
  • Meccanismo speciale per gli atti relativi agli aiuti (RGEC, regolamenti de minimis, ecc.)
  • Il Comitato misto decide sul recepimento di nuovi atti giuridici dell’UE
  • La Svizzera conserva un diritto di partecipazione e può richiedere adeguamenti
  • In caso di mancato recepimento: procedura di consultazione, ma nessuna sanzione automatica

Disposizioni finali

L’entrata in vigore delle disposizioni in materia di aiuti è legata al pilastro di stabilizzazione del pacchetto globale:

  • I protocolli sugli aiuti entrano in vigore con i rispettivi accordi
  • Entrata in vigore separata non possibile (soluzione globale)
  • La LSoA entra in vigore 5 anni dopo i protocolli
  • Nessuna applicazione anticipata prevista

Punti chiave

Aspetto Dettagli
Obiettivo Level Playing Field in 3 settori
Definizione Come art. 107 TFUE, ma più restrittiva (solo campo degli accordi)
Principio Divieto con ampie eccezioni
Equivalenza Sistema CH equivalente, non identico
Trasparenza Ampi obblighi di pubblicazione
Aiuti esistenti 5 anni di periodo transitorio, valutazione prima facie
Recepimento diritto UE Meccanismo di equivalenza speciale
Entrata in vigore Legata al pilastro di stabilizzazione

Riferimenti

  • Messaggio del Consiglio federale relativo alle Bilaterali III, capitolo 2.2.6, pag. 153–164 (PDF)
  • Art. 107–109 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)
  • Regolamento (UE) n. 651/2014 (RGEC)
  • Regolamento (UE) 2023/2831 (Regolamento de minimis)
  • Legge federale sui cartelli e altre restrizioni della concorrenza (LCart; RS 251)