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Sprache: DE

Protezione dei salari: Attuazione e misure di accompagnamento

Fonte: Messaggio concernente l'approvazione dei Bilaterali III, capitolo 2.3 (pag. 326--339, 342--344)
Link PDF | Foglio federale 2025-0749


Riassunto

La protezione dei salari comprende 14 misure concrete in quattro categorie, che attuano il principio «stesso salario per lo stesso lavoro nello stesso luogo». La revisione della legge sui lavoratori distaccati (LDist), la regolamentazione delle spese, i certificati CCL negli appalti pubblici e il rafforzamento del partenariato sociale costituiscono gli elementi centrali.


Quattro categorie di misure

Panoramica

Categoria Misure Obiettivo
1. Misure compensatorie Procedura di notifica, controlli, termine di preavviso Compensazione del termine di preavviso accorciato
2. Divieti di prestazione di servizi Divieti in caso di infrazioni Deterrenza contro il dumping salariale
3. Regolamentazione delle spese Art. 327a CO, parità di trattamento Prevenzione del dumping dei costi
4. Partenariato sociale Rafforzamento nell'azienda, protezione contro il licenziamento Garanzia strutturale della protezione dei salari

Revisione della LDist

La revisione della legge sui lavoratori distaccati è lo strumento legislativo centrale:

Termine di preavviso

Aspetto Finora Nuovo
Termine 8 giorni civili 4 giorni lavorativi
Motivazione Esigenza UE: proporzionalità Compromesso: più breve, ma sempre efficace
Compensazione -- Controlli rafforzati, strumenti digitali

Obbligo di cauzione

  • La cauzione è limitata ai casi di recidiva
  • In caso di prima infrazione: ammonimento e termine supplementare
  • In caso di recidiva: obbligo di cauzione fino al pagamento completo
  • Applicazione più proporzionata, meno burocrazia per le imprese serie

Obbligo di documentazione

  • Le imprese distaccanti devono tenere a disposizione contratti di lavoro, conteggi salariali e registri dell'orario di lavoro
  • I controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza preavviso
  • La documentazione digitale è promossa

Divieto di prestazione di servizi

  • In caso di infrazioni gravi o ripetute alle disposizioni di protezione dei salari
  • Il divieto si applica all'intera impresa (non solo al singolo mandato)
  • Durata: a seconda della gravità dell'infrazione
  • Registro pubblico delle imprese vietate

Regolamentazione delle spese

Principio: art. 327a CO

Il principio «stesso salario per lo stesso lavoro nello stesso luogo» è completato dalla regolamentazione delle spese:

  • I lavoratori distaccati ricevono indennità secondo gli standard svizzeri
  • Prevenzione del dumping dei costi tramite indennità ridotte dal Paese d'origine
  • Chiara distinzione tra salario e spese

Attuazione pratica

Elemento Regolamentazione
Alloggio Livello del mercato svizzero
Vitto Importi svizzeri
Spese di viaggio Costi effettivi
Documentazione Obbligo di prova per il datore di lavoro

Certificati CCL negli appalti pubblici

La nuova regolamentazione riguarda principalmente il settore edile:

Raccomandazione KBOB

  • La Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione (KBOB) emana raccomandazioni
  • Certificati CCL come prova del rispetto delle condizioni di lavoro
  • Si applica agli appalti pubblici al di sopra di determinate soglie

Procedura

  1. L'impresa richiede un certificato CCL alla commissione paritetica competente
  2. La commissione paritetica verifica il rispetto delle condizioni del CCL
  3. Il certificato viene presentato nelle gare d'appalto pubbliche
  4. La mancanza del certificato può comportare l'esclusione

Misura 14: Rafforzamento del partenariato sociale

La misura 14 è l'elemento individuale più completo del pacchetto di protezione dei salari:

Protezione contro il licenziamento dei rappresentanti dei lavoratori

Aspetto Regolamentazione
Campo d'applicazione Aziende a partire da 50 lavoratori
Portata della protezione Protezione rafforzata contro il licenziamento per i rappresentanti eletti
Sanzioni Fino a 10 mensilità di indennità in caso di licenziamento ingiustificato
Diritto di colloquio Massimo 2 mesi per un colloquio prima del licenziamento

Miglioramenti rispetto al diritto vigente

Oggi Nuovo
6 mensilità di indennità massima 10 mensilità di indennità massima
Nessun obbligo specifico di colloquio 2 mesi di colloquio prima del licenziamento
Protezione generale contro il licenziamento Protezione rafforzata per i rappresentanti dei lavoratori

Agevolazione dell'estensione

La dichiarazione di obbligatorietà generale (DOG) dei contratti collettivi di lavoro è agevolata:

Maggioranza speciale

  • Per il rinnovo di una DOG esistente è sufficiente una maggioranza speciale (anziché l'unanimità)
  • Deve assicurare la stabilità e la continuità del sistema dei CCL
  • Impedisce che una singola associazione blocchi un rinnovo

Protezione giuridica migliorata per gli outsider

  • I datori di lavoro non partecipanti (cosiddetti outsider) beneficiano di una protezione giuridica migliorata
  • Possono impugnare disposizioni sproporzionate del CCL
  • Rafforza l'accettazione del sistema di estensione

Clausola di non regressione

La clausola di non regressione protegge il livello svizzero di protezione dei salari:

  • La Svizzera si impegna a non abbassare il livello di protezione esistente
  • Si applica a tutti gli elementi della protezione dei salari (LDist, controlli, sanzioni)
  • È formulata unilateralmente a favore della Svizzera
  • Crea sicurezza di pianificazione a lungo termine per le parti sociali e l'economia

Panoramica: 14 misure di protezione dei salari

N. Misura Categoria
1 Termine di preavviso 4 giorni lavorativi Compensatoria
2 Cauzione limitata ai casi di recidiva Compensatoria
3 Controlli rafforzati Compensatoria
4 Mezzi di controllo digitali Compensatoria
5 Divieto di prestazione di servizi per infrazioni gravi Divieto
6 Registro pubblico delle imprese vietate Divieto
7 Regolamentazione delle spese art. 327a CO Spese
8 Chiara distinzione salario-spese Spese
9 Certificati CCL (appalti pubblici) Partenariato sociale
10 Raccomandazioni KBOB (settore edile) Partenariato sociale
11 Protezione contro il licenziamento dei rappresentanti dei lavoratori Partenariato sociale
12 Diritto di colloquio 2 mesi Partenariato sociale
13 Sanzioni rafforzate (10 mensilità) Partenariato sociale
14 Agevolazione dell'estensione (maggioranza speciale) Partenariato sociale

Punti chiave

Tema Messaggio principale
Principio Stesso salario per lo stesso lavoro nello stesso luogo
Misure 14 misure concrete in 4 categorie
LDist Preavviso 4 giorni, cauzione in caso di recidiva, divieto
Spese Art. 327a CO, standard svizzeri
CCL Certificati negli appalti pubblici
Misura 14 Protezione contro il licenziamento, 10 mensilità, aziende 50+
Estensione Maggioranza speciale per il rinnovo
Non regressione Livello svizzero protetto contro arretramenti

Fonti

  • Messaggio Bilaterali III, FF 2025 749, capitolo 2.3 (pag. 326--339, 342--344)
  • Progetto di legge sui lavoratori distaccati (P-LDist)
  • Codice delle obbligazioni (CO), art. 327a
  • Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub)
  • Raccomandazioni KBOB