¶ Libera circolazione delle persone -- Panoramica
Fonte: Messaggio concernente l'approvazione dei Bilaterali III, capitolo 2.3 (pag. 266--281)
Link PDF | Foglio federale 2025-0749
¶ Riassunto
La libera circolazione delle persone è l'accordo centrale del mercato interno tra la Svizzera e l'UE. L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è in vigore dal 1° giugno 2002 e sarà aggiornato mediante un protocollo modificativo (PM-ALC) e un protocollo istituzionale (PI-ALC). Il Consiglio federale perseguiva tre chiari obiettivi negoziali e li ha raggiunti integralmente -- superando addirittura il mandato per quanto riguarda la clausola di salvaguardia.
¶ Contesto e importanza dell'ALC
L'ALC disciplina la libertà di stabilimento reciproca e l'accesso ai mercati del lavoro. Garantisce:
- Il diritto di ingresso, soggiorno ed esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera per le cittadine e i cittadini dell'UE (e viceversa)
- Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Allegato II)
- Il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (Allegato III)
L'ALC è orientato all'attività lucrativa: a differenza della libera circolazione interna all'UE, l'accesso è primariamente legato a un'attività lucrativa. Questo principio fondamentale viene mantenuto.
¶ Fatti attuali
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| In vigore dal | 1° giugno 2002 |
| Cittadini UE in Svizzera | ca. 1,6 mio (fine 2025) |
| Svizzere e svizzeri nell'UE | ca. 460'000 |
| Motivo principale dell'immigrazione | 64% attività lucrativa |
| Crescita del PIL dall'ALC | >50% |
¶ Tre obiettivi negoziali
Il Consiglio federale ha definito tre obiettivi centrali per i negoziati sull'aggiornamento dell'ALC:
- Mantenere l'orientamento all'attività lucrativa -- l'accesso resta primariamente legato a un'attività lucrativa
- Rispettare le prescrizioni della Costituzione federale -- in particolare l'espulsione penale secondo l'art. 121 Cost. deve restare applicabile
- Preservare la procedura di notifica -- la collaudata procedura di notifica per le prestazioni di servizi di breve durata viene mantenuta
¶ Concetto di protezione a tre livelli
Il risultato dei negoziati comprende un concetto di protezione a tre livelli:
¶ Livello 1: Tre eccezioni
| Eccezione | Descrizione |
|---|---|
| Soggiorno permanente | Nessun diritto di soggiorno permanente automatico; legato all'attività lucrativa e all'autosufficienza |
| Espulsione penale | L'espulsione penale secondo la Cost. resta pienamente applicabile |
| Carta d'identità biometrica | Periodo transitorio di 1 anno; le carte esistenti senza chip restano valide |
¶ Livello 2: Due garanzie
| Garanzia | Descrizione |
|---|---|
| Fine del soggiorno | Possibilità ampliate di porre fine ai soggiorni in caso di dipendenza dall'aiuto sociale |
| Procedura di notifica | Mantenimento della procedura di notifica per le prestazioni di servizi di breve durata |
¶ Livello 3: Clausola di salvaguardia concretizzata
La clausola di salvaguardia (art. 14a ALC) viene concretizzata:
- La Svizzera può attivare la clausola autonomamente (senza l'approvazione dell'UE)
- Basata su indicatori oggettivi (4 indicatori chiave + altri indicatori esemplificativi)
- Monitoraggio annuale con partecipazione di Cantoni, parti sociali e Parlamento
¶ Protezione dei salari
La protezione dei salari segue il principio «stesso salario per lo stesso lavoro nello stesso luogo»:
- Sistema di esecuzione duale: Stato e parti sociali sorvegliano congiuntamente
- Clausola di non regressione: il livello svizzero di protezione dei salari è protetto contro arretramenti
- 14 misure concrete in quattro categorie (compensatorie, divieti di prestazione di servizi, spese, partenariato sociale)
¶ Coordinamento delle assicurazioni sociali
L'Allegato II dell'ALC viene aggiornato e comprende:
- Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (AVS/AI, assicurazione malattie, assicurazione contro la disoccupazione)
- Prevenzione della doppia assicurazione e delle lacune
- Computo dei periodi assicurativi degli Stati membri dell'UE
¶ Riconoscimento delle qualifiche professionali
L'Allegato III viene modernizzato tramite il sistema IMI (Internal Market Information System):
- Scambio elettronico di informazioni tra autorità
- Procedure di riconoscimento semplificate
- Riconoscimento automatico per le professioni regolamentate (medici, architetti, ecc.)
¶ Risultato dei negoziati
| Obiettivo | Risultato |
|---|---|
| Orientamento all'attività lucrativa | Pienamente raggiunto |
| Prescrizioni Cost. (espulsione penale) | Pienamente raggiunto |
| Procedura di notifica | Pienamente raggiunto |
| Clausola di salvaguardia | Mandato negoziale superato |
Il Consiglio federale giudica il risultato negoziale equilibrato e nell'interesse della Svizzera.
¶ Punti chiave
| Tema | Messaggio principale |
|---|---|
| Stato dell'ALC | In vigore dal 1° giugno 2002, sarà aggiornato |
| Strumenti | PM-ALC + PI-ALC come parti integranti |
| Orientamento attività lucrativa | Mantenuto -- accesso primariamente legato all'attività lucrativa |
| Clausola di salvaguardia | Attivabile autonomamente, mandato superato |
| Protezione dei salari | Stesso salario, non regressione, 14 misure |
| Assicurazioni sociali | Allegato II aggiornato, coordinamento assicurato |
| Qualifiche professionali | Allegato III modernizzato tramite il sistema IMI |
| Persone interessate | 1,6 mio di cittadini UE in CH + 460'000 CH nell'UE |
¶ Fonti
- Messaggio Bilaterali III, FF 2025 749, capitolo 2.3 (pag. 266--281)
- Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), RS 0.142.112.681
- Protocollo modificativo all'ALC (PM-ALC)
- Protocollo istituzionale all'ALC (PI-ALC)