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Aiuti di Stato – Panoramica e situazione iniziale

Fonte: Messaggio del Consiglio federale relativo alle Bilaterali III, capitolo 2.2.1–2.2.4 (pag. 144–150)
PDF del messaggio

Sintesi

Le disposizioni in materia di aiuti di Stato nel pacchetto Svizzera–UE riguardano solo tre accordi relativi al mercato interno: l’accordo sul trasporto aereo (ATA), l’accordo sui trasporti terrestri (ATT) e il futuro accordo sull’energia elettrica. Esse garantiscono che gli aiuti di Stato non falsino la concorrenza tra le imprese svizzere e quelle dell’UE in questi settori. Il sistema si basa su un approccio a due pilastri: la Svizzera sorveglia con una propria autorità (camera degli aiuti all’interno della COMCO), l’UE con il suo sistema esistente. Il servizio pubblico, il settore agricolo, la promozione della cultura e numerosi altri settori restano espressamente esclusi.


Campo d’applicazione

La sorveglianza degli aiuti copre esclusivamente gli aiuti che rientrano nel campo d’applicazione dei tre accordi interessati. Non sono in particolare coperti:

  • Servizio pubblico (trasporto pubblico, approvvigionamento di base)
  • Settore agricolo e pagamenti diretti agli agricoltori
  • Promozione della cultura e del cinema
  • Aiuti agli investimenti per le regioni di montagna
  • Indennità della Confederazione per prestazioni di interesse generale
  • Misure di politica regionale (NPR)
  • Formazione e ricerca (nella misura in cui non rientrano nel campo d’applicazione)

Questa chiara delimitazione era un obiettivo negoziale centrale della Svizzera ed è stato pienamente raggiunto.


Approccio a due pilastri

Il sistema di sorveglianza si basa sul principio dell’autonomia istituzionale di entrambe le parti:

Pilastro Competenza Autorità di sorveglianza
Pilastro svizzero Aiuti sul territorio svizzero COMCO (camera degli aiuti)
Pilastro UE Aiuti negli Stati membri dell’UE Commissione europea

La Svizzera non deve accettare alcun tribunale sovranazionale. Le controversie vengono risolte mediante i meccanismi di composizione delle controversie previsti nei rispettivi accordi.


La COMCO come autorità di sorveglianza

La Commissione della concorrenza (COMCO) riceve una nuova camera degli aiuti con le seguenti caratteristiche:

  • Indipendenza: autorità senza direttive, analoga alla struttura esistente della COMCO
  • Composizione: membri specializzati con competenze in materia di aiuti
  • Coinvolgimento dei Cantoni: i Cantoni sono coinvolti nella preparazione dell’elezione dei 2 membri della camera degli aiuti
  • Procedura: procedura di esame propria (notifica, esame semplice, esame approfondito)
  • Pareri: pareri non vincolanti (nessuna decisione vincolante come nell’UE)

Consultazione

La consultazione ha mostrato un’ampia approvazione dell’approccio scelto:

  • La maggioranza ha accolto favorevolmente il sistema di sorveglianza autonomo
  • Ampio sostegno alla competenza della COMCO in quanto istituzione collaudata
  • I Cantoni hanno approvato l’approccio in linea di principio, ma hanno chiesto un maggiore coinvolgimento
  • L’economia ha sostenuto la limitazione rigorosa del campo d’applicazione
  • Le voci critiche riguardavano principalmente dettagli dell’attuazione, non il concetto di base

Periodo transitorio

Per l’introduzione della sorveglianza degli aiuti si applica un generoso periodo transitorio:

  • 5 anni dopo l’entrata in vigore dei protocolli sugli aiuti
  • Durante questo periodo: istituzione della camera degli aiuti, formazione, emanazione delle disposizioni esecutive
  • Gli aiuti esistenti vengono censiti e valutati in questo termine

Punti chiave

Aspetto Dettagli
Accordi interessati ATA, ATT, accordo sull’energia elettrica (solo 3 su ~20 accordi)
Modello di sorveglianza Approccio a due pilastri (CH/UE ciascuno autonomo)
Autorità CH Camera degli aiuti all’interno della COMCO
Campo d’applicazione Strettamente limitato ai 3 accordi
Servizio pubblico Espressamente NON interessato
Settore agricolo Espressamente NON interessato
Periodo transitorio 5 anni dopo l’entrata in vigore
Consultazione Ampia approvazione
Obiettivo negoziale Pienamente raggiunto

Riferimenti

  • Messaggio del Consiglio federale relativo alle Bilaterali III, capitolo 2.2.1–2.2.4, pag. 144–150 (PDF)
  • Art. 107–109 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)
  • Legge federale sui cartelli e altre restrizioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart; RS 251)