¶ Parità di trattamento per le tasse universitarie
Fonte: Messaggio concernente l'approvazione dei Bilaterali III, capitolo 2.3 (pag. 300, 334, 340)
Link PDF | Foglio federale 2025-0749
¶ Riassunto
La Svizzera si impegna a trattare le studentesse e gli studenti degli Stati membri dell'UE in modo paritario rispetto agli studenti svizzeri per quanto riguarda le tasse universitarie. La parità di trattamento si applica alle scuole universitarie finanziate prevalentemente con fondi pubblici. L'ammissione e i contributi al sostentamento (borse di studio) restano esclusi. La Confederazione assume le minori entrate durante una fase transitoria.
¶ Principio di non discriminazione
Il principio di non discriminazione nelle tasse universitarie significa:
- Gli studenti dell'UE pagano la stessa tariffa degli studenti svizzeri
- Si applica alle università e alle scuole universitarie professionali finanziate prevalentemente con fondi pubblici
- Attualmente, gli studenti dell'UE pagano tasse più elevate in molte scuole universitarie svizzere
¶ Cosa resta escluso
| Ambito | Stato |
|---|---|
| Tasse universitarie | Parità di trattamento (nuovo) |
| Ammissione | Esclusa -- sistema attuale mantenuto |
| Borse di studio / Contributi al sostentamento | Esclusi -- nessun obbligo |
| Posti di studio | Nessun contingente minimo, nessun obbligo di posti |
¶ Sistema di ammissione attuale
Il sistema di ammissione esistente resta pienamente mantenuto:
- Accesso senza esame con maturità svizzera
- Per i diplomi esteri si applicano le verifiche di equivalenza abituali
- Le scuole universitarie mantengono la propria autonomia nelle decisioni di ammissione
- Le restrizioni di capacità (numerus clausus) restano possibili
¶ Quota di studenti dell'UE
La quota attuale di studenti dell'UE nelle scuole universitarie svizzere (stato 2023):
| Tipo di scuola universitaria | Quota di studenti UE |
|---|---|
| Università | 18% |
| Scuole universitarie professionali | 10% |
¶ Obiettivo
- La quota di studenti dell'UE non deve globalmente diminuire (Overall Level)
- Non vi è alcun obbligo di contingenti minimi
- Non vi è alcun obbligo di creare posti di studio supplementari
- L'evoluzione viene osservata nel quadro del monitoraggio regolare delle scuole universitarie
¶ Conseguenze finanziarie
¶ Minori entrate stimate
| Tipo di scuola universitaria | Minori entrate annuali |
|---|---|
| Università | ca. 17,3 mio CHF |
| Scuole universitarie professionali | ca. 4,5 mio CHF |
| Totale | ca. 21,8 mio CHF/anno |
¶ Finanziamento compensativo della Confederazione
La Confederazione assume le perdite secondo il modello seguente:
| Fase | Contributo della Confederazione |
|---|---|
| Anni 1--4 dopo l'entrata in vigore | 100% delle perdite |
| Di cui secondo perdite concrete | 80% (differenza effettiva) |
| Di cui secondo quota di studenti UE | 20% (proporzionalmente) |
| Dal 5° anno | Finanziamento regolare delle scuole universitarie |
¶ Adeguamenti legislativi
¶ Legge sui PF
La legge federale sui Politecnici federali deve essere adeguata:
- Ancoraggio dell'obbligo di parità di trattamento per le tasse universitarie
- Adeguamento dei regolamenti sulle tasse del PF di Zurigo e del PFL
- Disposizioni transitorie per i cicli di studio in corso
¶ LPSU (Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero)
La LPSU viene parimenti adeguata:
- Obbligo di parità di trattamento per le università cantonali e le scuole universitarie professionali
- Coordinamento con i Cantoni in quanto responsabili delle scuole universitarie
- Regolamentazione del finanziamento compensativo
¶ Conseguenze per le scuole universitarie
¶ Aspetti positivi
- Attrattiva internazionale rafforzata delle scuole universitarie svizzere
- Partecipazione completa ai programmi educativi dell'UE (Erasmus+, Horizon Europe)
- Promozione degli scambi accademici e della cooperazione in materia di ricerca
¶ Sfide
- Minori entrate a breve termine sulle tasse universitarie
- Possibile aumento del numero di studenti dell'UE
- Necessità della pianificazione delle capacità in singole scuole universitarie
¶ Punti chiave
| Tema | Messaggio principale |
|---|---|
| Principio | Trattare gli studenti UE come gli studenti CH per le tasse |
| Campo d'applicazione | Scuole universitarie finanziate prevalentemente con fondi pubblici |
| Eccezioni | Ammissione e borse di studio restano escluse |
| Sistema di ammissione | Resta pienamente mantenuto (maturità CH, autonomia) |
| Quota UE | 18% uni, 10% SUP -- non deve diminuire |
| Minori entrate | Ca. 21,8 mio CHF/anno (17,3 uni + 4,5 SUP) |
| Finanziamento compensativo | Confederazione assume 100% per 4 anni |
| Modifiche legislative | Legge sui PF e LPSU devono essere adeguate |
¶ Fonti
- Messaggio Bilaterali III, FF 2025 749, capitolo 2.3 (pag. 300, 334, 340)
- Legge sui PF (RS 414.110)
- Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20)
- Ufficio federale di statistica: statistiche degli studenti 2023