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Sprache: DE

Parità di trattamento per le tasse universitarie

Fonte: Messaggio concernente l'approvazione dei Bilaterali III, capitolo 2.3 (pag. 300, 334, 340)
Link PDF | Foglio federale 2025-0749


Riassunto

La Svizzera si impegna a trattare le studentesse e gli studenti degli Stati membri dell'UE in modo paritario rispetto agli studenti svizzeri per quanto riguarda le tasse universitarie. La parità di trattamento si applica alle scuole universitarie finanziate prevalentemente con fondi pubblici. L'ammissione e i contributi al sostentamento (borse di studio) restano esclusi. La Confederazione assume le minori entrate durante una fase transitoria.


Principio di non discriminazione

Il principio di non discriminazione nelle tasse universitarie significa:

  • Gli studenti dell'UE pagano la stessa tariffa degli studenti svizzeri
  • Si applica alle università e alle scuole universitarie professionali finanziate prevalentemente con fondi pubblici
  • Attualmente, gli studenti dell'UE pagano tasse più elevate in molte scuole universitarie svizzere

Cosa resta escluso

Ambito Stato
Tasse universitarie Parità di trattamento (nuovo)
Ammissione Esclusa -- sistema attuale mantenuto
Borse di studio / Contributi al sostentamento Esclusi -- nessun obbligo
Posti di studio Nessun contingente minimo, nessun obbligo di posti

Sistema di ammissione attuale

Il sistema di ammissione esistente resta pienamente mantenuto:

  • Accesso senza esame con maturità svizzera
  • Per i diplomi esteri si applicano le verifiche di equivalenza abituali
  • Le scuole universitarie mantengono la propria autonomia nelle decisioni di ammissione
  • Le restrizioni di capacità (numerus clausus) restano possibili

Quota di studenti dell'UE

La quota attuale di studenti dell'UE nelle scuole universitarie svizzere (stato 2023):

Tipo di scuola universitaria Quota di studenti UE
Università 18%
Scuole universitarie professionali 10%

Obiettivo

  • La quota di studenti dell'UE non deve globalmente diminuire (Overall Level)
  • Non vi è alcun obbligo di contingenti minimi
  • Non vi è alcun obbligo di creare posti di studio supplementari
  • L'evoluzione viene osservata nel quadro del monitoraggio regolare delle scuole universitarie

Conseguenze finanziarie

Minori entrate stimate

Tipo di scuola universitaria Minori entrate annuali
Università ca. 17,3 mio CHF
Scuole universitarie professionali ca. 4,5 mio CHF
Totale ca. 21,8 mio CHF/anno

Finanziamento compensativo della Confederazione

La Confederazione assume le perdite secondo il modello seguente:

Fase Contributo della Confederazione
Anni 1--4 dopo l'entrata in vigore 100% delle perdite
Di cui secondo perdite concrete 80% (differenza effettiva)
Di cui secondo quota di studenti UE 20% (proporzionalmente)
Dal 5° anno Finanziamento regolare delle scuole universitarie

Adeguamenti legislativi

Legge sui PF

La legge federale sui Politecnici federali deve essere adeguata:

  • Ancoraggio dell'obbligo di parità di trattamento per le tasse universitarie
  • Adeguamento dei regolamenti sulle tasse del PF di Zurigo e del PFL
  • Disposizioni transitorie per i cicli di studio in corso

LPSU (Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero)

La LPSU viene parimenti adeguata:

  • Obbligo di parità di trattamento per le università cantonali e le scuole universitarie professionali
  • Coordinamento con i Cantoni in quanto responsabili delle scuole universitarie
  • Regolamentazione del finanziamento compensativo

Conseguenze per le scuole universitarie

Aspetti positivi

  • Attrattiva internazionale rafforzata delle scuole universitarie svizzere
  • Partecipazione completa ai programmi educativi dell'UE (Erasmus+, Horizon Europe)
  • Promozione degli scambi accademici e della cooperazione in materia di ricerca

Sfide

  • Minori entrate a breve termine sulle tasse universitarie
  • Possibile aumento del numero di studenti dell'UE
  • Necessità della pianificazione delle capacità in singole scuole universitarie

Punti chiave

Tema Messaggio principale
Principio Trattare gli studenti UE come gli studenti CH per le tasse
Campo d'applicazione Scuole universitarie finanziate prevalentemente con fondi pubblici
Eccezioni Ammissione e borse di studio restano escluse
Sistema di ammissione Resta pienamente mantenuto (maturità CH, autonomia)
Quota UE 18% uni, 10% SUP -- non deve diminuire
Minori entrate Ca. 21,8 mio CHF/anno (17,3 uni + 4,5 SUP)
Finanziamento compensativo Confederazione assume 100% per 4 anni
Modifiche legislative Legge sui PF e LPSU devono essere adeguate

Fonti

  • Messaggio Bilaterali III, FF 2025 749, capitolo 2.3 (pag. 300, 334, 340)
  • Legge sui PF (RS 414.110)
  • Legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20)
  • Ufficio federale di statistica: statistiche degli studenti 2023