Decision Shaping e partecipazione
Fonte: Messaggio del Consiglio federale sui Bilaterali III, p. 93--94 e 120--136
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¶ Riassunto
Il Decision Shaping designa la partecipazione della Svizzera all'elaborazione di atti giuridici dell'UE che dovranno successivamente essere recepiti negli accordi bilaterali. L'UE assicura alla Svizzera la partecipazione più ampia possibile -- in modo analogo agli Stati dell'AELS/SEE. Il Consiglio federale ha inoltre deciso ampie misure di accompagnamento per i Cantoni, il Parlamento e il pubblico.
¶ Decision Shaping a livello dell'UE
¶ Principio
L'UE accorda alla Svizzera la partecipazione più ampia possibile al processo legislativo per gli atti giuridici rientranti nel campo d'applicazione degli accordi di accesso al mercato. Le modalità variano a seconda del tipo di atto giuridico.
¶ Tre modalità di partecipazione
| Tipo di atto giuridico | Partecipazione della Svizzera | Esempio |
|---|---|---|
| Atti legislativi ordinari (regolamenti, direttive) | Consultazione da parte della Commissione europea, prese di posizione, partecipazione a gruppi di esperti | Regolamento UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali |
| Atti delegati (art. 290 TFUE) | Partecipazione a gruppi di esperti della Commissione | Norme tecniche nell'ARM |
| Atti di esecuzione (art. 291 TFUE) | Partecipazione a comitati di comitologia (a titolo consultivo) | Disposizioni di esecuzione nel trasporto aereo |
¶ Partecipazione alle procedure della CGUE
Un elemento particolare del Decision Shaping: la Svizzera può, nell'ambito delle procedure di rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE) della CGUE riguardanti questioni relative agli accordi di accesso al mercato:
- Presentare memorie (in modo analogo agli Stati membri dell'UE)
- Formulare osservazioni orali
- Così contribuire attivamente all'interpretazione del diritto rilevante dell'UE
¶ Misure di accompagnamento per i Cantoni (n. 2.1.7.1)
¶ Convenzione Confederazione-Cantoni
Per analogia con la convenzione esistente nell'ambito Schengen/Dublino, viene conclusa una nuova convenzione tra Confederazione e Cantoni. Base legale: art. 5a LPME (legge federale sulla partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione).
¶ Contenuto della convenzione
- Informazione tempestiva dei Cantoni sui progetti legislativi rilevanti dell'UE
- Consultazione dei Cantoni prima della formulazione della posizione svizzera
- Inclusione di esperti cantonali nelle attività di Decision Shaping
- Scambio regolare tra Confederazione e Cantoni sullo stato del recepimento
¶ Conseguenze in materia di personale
I Cantoni devono prevedere un fabbisogno accresciuto di risorse di personale, in particolare per:
- Il coordinamento all'interno dei Cantoni e tra i Cantoni (CdC)
- La partecipazione a gruppi di lavoro e consultazioni
- L'attuazione degli atti giuridici recepiti nell'ambito di competenza cantonale
¶ Misure di accompagnamento per il Parlamento (n. 2.1.7.2)
¶ Nuovo art. 152a LParl
Il Consiglio federale propone un nuovo art. 152a della legge sul Parlamento come lex specialis per la partecipazione del Parlamento al Decision Shaping negli accordi di accesso al mercato.
¶ Elementi essenziali
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Informazione | Il Consiglio federale informa tempestivamente le commissioni competenti sui progetti legislativi rilevanti dell'UE |
| Consultazione | Il Parlamento può esprimere prese di posizione che il Consiglio federale tiene in considerazione nella formulazione della posizione svizzera |
| Lex specialis | L'art. 152a LParl prevale come norma speciale sulle disposizioni generali dell'art. 152 LParl |
| Direttive | Il Consiglio federale emana direttive per la concreta attuazione dell'informazione e della consultazione |
¶ Conseguenze in materia di personale
- 1,5 posti a tempo pieno presso i Servizi del Parlamento per l'accompagnamento del Decision Shaping
¶ Misure di accompagnamento per il pubblico (n. 2.1.7.3)
¶ Nuovo art. 40a LOGA
Il Consiglio federale propone un nuovo art. 40a della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA).
¶ Piattaforma di trasparenza
- Piattaforma online centrale per la pubblicazione di tutti i documenti dell'UE rilevanti per il Decision Shaping
- Notifica ai destinatari della consultazione in caso di nuovi progetti legislativi rilevanti dell'UE
- Costi di sviluppo: 200 000 CHF (una tantum)
- La piattaforma deve garantire che i circoli interessati possano seguire tempestivamente gli sviluppi giuridici dell'UE
¶ Monitoraggio e valutazione
Il Consiglio federale introduce un monitoraggio completo:
- Valutazione per legislatura: Esame sistematico del funzionamento degli elementi istituzionali
- Rapporto al Parlamento: Il Consiglio federale riferisce regolarmente al Parlamento
- Garanzia di qualità: Verifica dell'effettiva efficacia dei diritti di partecipazione della Svizzera
¶ Prassi di altri Stati come riferimento
¶ Norvegia (SEE)
- La Norvegia dispone nel SEE di un sistema di Decision Shaping sviluppato con accesso ai gruppi di esperti e ai comitati di comitologia dell'UE
- L'esperienza dimostra: l'influenza precoce è più efficace dei negoziati successivi
- La Norvegia recepisce circa 300 atti giuridici dell'UE all'anno
¶ Danimarca (Schengen)
- La Danimarca partecipa in quanto non membro dell'UE al Decision Shaping nell'ambito Schengen
- Parallelo con la Svizzera: partecipazione senza diritto di voto formale
¶ Punti chiave in sintesi
- Il Decision Shaping non è una codecisione -- la Svizzera non ha diritto di voto, ma ampi diritti di partecipazione
- L'influenza precoce prima della legislazione formale dell'UE è il fulcro dell'approccio
- Tre livelli di accompagnamento interno: Cantoni, Parlamento, pubblico
- Basi giuridiche adeguate: art. 5a LPME, art. 152a LParl, art. 40a LOGA
- Il monitoraggio assicura l'efficacia a lungo termine
¶ Rimandi
- Elementi istituzionali -- Panoramica
- Recepimento dinamico del diritto nel dettaglio
- Ripercussioni degli elementi istituzionali
¶ Bibliografia
- Messaggio del Consiglio federale sui Bilaterali III (FF 2025 610), capitolo 2.1.3.1 «Decision Shaping», p. 93--94
- Messaggio, capitolo 2.1.7 «Misure di accompagnamento», p. 120--136
- Messaggio, capitolo 2.1.7.1 «Cantoni», p. 121--126
- Messaggio, capitolo 2.1.7.2 «Parlamento», p. 126--133
- Messaggio, capitolo 2.1.7.3 «Pubblico», p. 133--136